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Ecobonus 110% tutto ciò che c’è da sapere!

Il bonus 110 per cento è una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici. La guida dell’Agenzia delle Entrate sull’ecobonus 110 fornisce tutta una serie di casi pratici utili a capire il funzionamento dell’agevolazione introdotta dal decreto rilancio, fornendo inoltre indicazioni sulla possibilità di cedere il credito o di richiedere uno sconto immediato in fattura.

Ecobonus 110 su quali immobili?
Per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A7 (ville) e A9 (castelli).
Gli interventi ammessi
L’ecobonus 110 per cento spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante.

Nello specifico, sono stati definiti “trainanti o principali” gli interventi:

  • di isolamento termico 
  • di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • antisismici e di riduzione del rischio sismico.

Gli interventi “trainati“, invece, comprendono:

  • le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico 
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici egli edifici.
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati

I beneficiari dell’ecobonus 110%

possono accedere al Superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. La guida chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici

Cessione del credito o sconto in fattura

l Dl Rilancio ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.